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Professioni, ecco cosa cambia

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Giovedí 01 Marzo 2012

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O
ORGANI DISCIPLINARI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
Entro il 12 agosto gli ordinamenti professionali devono prevedere, per i procedimenti disciplinari, organismi diversi da quelli istituzionali. I procedimenti disciplinari devono cioè essere seguiti e decisi da un organismo diverso dal Consiglio dell'Ordine, a livello territoriale, e dal Consiglio nazionale, quale tribunale di seconda istanza. Chi è consigliere dell'Ordine o siede al vertice nazionale non può far parte dei Consiglio di disciplina.
P
PARAMETRI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
Abolite le tariffe, nel caso di liquidazione giudiziale delle parcelle il giudice farà riferimento a parametri elaborati dal ministero della Giustizia (o dal ministero vigilante, quando diverso) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 1/2012. Mentre finora le tariffe erano elaborate con il coinvolgimento delle categorie professionali, i parametri saranno determinati solo dal ministero. I parametri, probabilmente, non si configureranno come importi fissi ma come citer-range per guidare la valutazione del giudice in base alla complessità dell'incarico. Con decreto del ministero della Giustiza, di concerto con l'Economia, sono stabiliti anche i parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali. Deve essere garantito – raccomanda l'emendamento del Governo - l'equilibrio finanziario delle Casse di previdenza.
PRESTAZIONI GRATUITE
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Il professionista può anche scegliere di prestare grauitamente un'attività, per esempio per fidelizzare un cliente. In un caso la prestazione gratuita è prevista per legge: è il caso degli atti relativi alle Srl per i giovani. Il Consiglio nazionale del notariato subisce in pieno le innovazioni trasformandosi da controllore della concorrenza sleale attraverso tariffe ridotte a garante delle prestazioni gratuite.
PREVENTIVI DI MASSIMA
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
In apparente contrasto con la libertà di tariffe e con il compenso pattuito al momento del conferimento dell'incarico (di importo libero), il preventivo di massima è un passaggio comunque necessario. Il preventivo responsabilizza il professionista imponendo una riflessione sui costi cui va incontro per fornire la prestazione: nel preventivo devono infatti essere presenti le singole prestazioni, le voci di costo, le spese, gli oneri ed i contributi; di fatto, vi rientra anche il calcolo di una durata del rapporto professionale e la normale aliquota di imprevisti. Il preventivo può anche utilizzare gli elenchi descrittivi di prestazioni che fino ad oggi hanno espresso le tariffe, poiché il preventivo deve essere ancorato alla specifica prestazione. L'espressione di massima consente oscillazioni, ma non si riferisce alle voci di costo, che devono essere specificamente previste. Il preventivo non deve essere redatto per forza in forma scritta, ma solo "reso noto" al potenziale cliente e semmai tenuto da parte in caso di contestazioni da parte dell'ordine professionale.
PUBBLICITÀ
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Dal 13 agosto sarà possibile pubblicizzare la propria attività professionale con ogni mezzo (mailing, facebook e twitter). Sparisce, rispetto alla legge Bersani, il controllo da parte degli Ordini. Si potrà mettere in evidenza struttura dello studio, specializzazioni e compensi, ma dovrà essere garantita trasparenza, veridicità e correttezza. In altri termini, non sono ammesse pubblicità equivoche, ingannevoli o denigratorie. Fin d'ora avranno comunque notevole rilievo le innovazioni sulle tariffe in quanto sarà possibile, eliminati i minimi, far leva sul richiamo rappresentato da costi convenienti o da formule che generano rapporti continuativi.
R
RIMBORSO A FORFAIT
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Al tirocinante spetta un rimborso spese a partire dal settimo mese, calcolato in modo forfettario non con riferimento alle spese reali (da rimborsare) ma come punto di equilibrio tra l'apporto del tirocinante e l'addestramento fornito dal professionista. La previsione dell'equo compenso era stabilito nel Dl 138/2011 ed è stata poi cancellata con il decreto sulle liberalizzazioni. Ora con la legge si conversione fissa per il tirocinante un forfait. È esclusa quindi la natura retributiva del rimborso spese e la rilevanza previdenziale, mentre la copertura assicurativa per il danni sarà ragionevolmente compresa in quella del professionista titolare. È esclusa altresì la possibilità che il tirocinante possa percepire un rimborso dall'Università.
  CONTINUA ...»

Giovedí 01 Marzo 2012
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